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Numeri Utili
Come Raggiungerci

 
Lo STATUTO

Art. 1
Denominazione, sede e scopo sociale dell'Ente

1.L'Ente Autonomo Fiera di Foggia, fondato con R.D. 14.4.1939 n. 771, per iniziativa del Comune, della Provincia e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia, con il concorso delle forze sociali ed economiche, è costituito in Ente Pubblico Economico avente rilievo anche internazionale, con sede in Foggia.

2. La Fiera di Foggia esprime nella sua attività la vocazione del proprio territorio, costituisce strumento indispensabile per la promozione del settore agricolo e degli altri settori di preminente interesse nell'economia provinciale, attraverso lo svolgimento di attività dirette all'incontro della domanda e dell'offerta di beni e servizi, al trasferimento delle innovazioni tecnologiche, all'incremento della cultura d’impresa e dello sviluppo sociale.

3. Scopo istituzionale della Fiera di Foggia è quello di curare 1'organizzazione e 1'esercizio di manifestazioni fieristiche, non chè di tutte le altre attività a queste conseguenti connesse e collaterali svolgendo un'attività diretta allo scambio di beni e servizi ed alla loro commercializzazione, con un'organizzazione di tipo imprenditoriale e dietro corrispettivi diretti al recupero dei costi, adottando ogni ulteriore iniziativa utile allo sviluppo dei rapporti, in special modo con i popoli del Mediterraneo. L'Ente non ha scopo di lucro nel rispetto del principio di pareggio del Bilancio.

Art. 2
Principi dell'organizzazione e dell’adozione dell'Ente

1.L'Ente Fiera di Foggia informa la sua organizzazione al criterio massima semplicità e flessibilità delle posizioni degli operatori ed ispira la propria autonomia a principi di imprenditorialità, efficienza, efficacia ed economicità.
2.L'Ente si avvale di personale in numero contenuto, scelto secondo il solo criterio della maggiore professionalità.

Art. 3
Iniziative e trasformazione dell'Ente

1.L'Ente può porre in essere tutte le attività previste dall'ordinamento per il conseguimento dei propri scopi, ivi comprese le attività di gestione di servizi in favore di terzi, le assunzioni di mutui, la prestazione di garanzie anche mobiliari e 1'eventuale costituzione di società, enti e organismi,
comunque organizzati con attività funzionali, strumentali o complementari alle proprie, nonché l'assunzione di partecipazioni in essi.
2. Per ragioni di opportunità economico-finanziaria e gestionale 1'Ente Fiera di Foggia potrà trasformarsi in società per azioni con delibera del Consiglio Generale su proposta del Consiglio di
Amministrazione, previa deliberazione degli Enti Fondatori, Comune, Provincia e Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e con 1'approvazione della Regione Puglia.

Art. 4
Patrimonio dell'Ente

II patrimonio dell'Ente è costituito:

I. Dai conferimenti di cui al R.D. 14.4.1939 n.771

II. Dalle risultanze dell'ultimo Bilancio approvato dall'Ente prima dell'entrata in vigore dello Statuto;

III. Dai contributi annuali degli Enti Fondatori, da risorse provenienti da apposite leggi regionali, non chè da eventuali ulteriori contributi pubblici o privati, lasciti, legati o donazioni.

Art. 5
Mezzi

1.L'Ente sostiene gli oneri derivanti dalla sua organizzazione e dall'attività posta in essere per raggiungere gli scopi istituzionali impiegando i ricavi della sua gestione economico-finanziaria e patrimoniale, non chè gli eventuali apporti patrimoniali di cui all'art. 4. 3° punto.

2. L'Ente è tenuto al pareggio del Bilancio d'esercizio.

Art 6
Organi dell'Ente Fiera di Foggia

Sono organi dell'Ente:

I. Il Presidente della Fiera di Foggia

II. Il Consiglio Generale

III. Il Consiglio di Amministrazione

IV. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 7
Presidente

1. Il Presidente della Fiera è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

2. Egli dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di accettazione della nomina. La sua nomina è rinnovabile per una sola volta.

3. II Presidente rappresenta 1'Ente, ne indirizza 1'attività ed è responsabile del conseguimento dello scopo sociale.

4. Presiede e convoca il Consiglio Generale ed il Consiglio di Amministrazione e adotta nell'urgenza tutti gli atti che si manifestino indispensabili ad evitare pregiudizio all'Ente, riferendone al Consiglio di Amministrazione, ai fini della ratifica, nella I ^ riunione utile.

5. IL Presidente può ricevere dal Consiglio di Amministrazione delega per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 8
Consiglio di Amministrazione

1. II Consiglio di Amministrazione della Fiera e 1'organo dell'ordinaria della straordinaria amministrazione dell'Ente.

2. Il Consiglio di Amministrazione è fondato da cinque membri designati, uno per ciascuno dagli Enti Fondatori: Comune, Provincia e Camera di Commercio di Foggia, da un rappresentante della Regione e dal Presidente della Fiera di Foggia che lo presiede e lo convoca.

3. La designazione dei componenti che rappresentano gli Enti Fondatori e la Regione avviene con criteri di massima professionalità entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta del Presidente della Fiera da parte di ciascuno degli Enti interessati.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al 3°comma, il Presidente della Fiera entro il termine di quarantacinque giorni di scadenza della prorogatio, nomina i rappresentanti non designati dall'Ente Fondatore in applicazione del criterio di massima professionalità.

5. La prima seduta del Consiglio di Amministrazione si tiene nel termine massimo di sessanta giorni dall'insediamento del Presidente della Fiera di Foggia. Sino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione al Presidente sono attribuiti i poteri di ordinaria amministrazione propri del Consiglio di Amministrazione.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Consigliere più anziano di età.

7. II Consiglio di Amministrazione può delegare annualmente il Presidente ai sensi dell'art. 7.

8. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e la nomina dei Consiglieri e rinnovabile una sola volta; si riunisce anche in presenza di quattro componenti; delibera a maggioranza su tutte le questioni. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

9. II Consiglio di Amministrazione propone per 1'approvazione del Consiglio Generale i Bilanci dell'Ente e 1'organico del personale stabile.

10. II Consiglio di Amministrazione delimita i compiti. Le competenze e le responsabilità del Segretario Generale in sede di contralto e sul1'accordo nel corso del rapporto.

11. II Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente entro venti giorni, nel caso in cui venga richiesto da almeno tre componenti con 1'indicazione degli argomenti da trattare.


Art 9
Consiglio Generale

1. Consiglio Generale è 1'organo di programmazione di massima e di verifica della gestione complessiva della Fiera di Foggia.
2. Esso è composto da tredici membri, designati in numero di due per, ciascuno degli Enti Fondatori, da due rappresentanti della Regione, dai quattro Componenti il Consiglio di Amministrazione e dal Presidente della Fiera di Foggia che lo presiede e lo convoca.
3. La designazione dei componenti che rappresentano gli Enti Fondatori e la Regione avviene con criteri di massima professionalità entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta del Presidente della Fiera da pane di ciascuno degli Enti interessati.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al 3°comma, il Presidente della Fiera entro il termine di quarantacinque giorni di scadenza della prorogatio, nomina i rappresentanti non designati dall'Ente Fondatore in applicazione del criterio di massima professionalità.
5. II Consiglio Generale dura in carica cinque anni e la nomina dei componenti e rinnovabile una sola volta.
6. Le riunioni del Consiglio Generale sono valide con la presenza di sette componenti, salvo che per 1'adozione delle modifiche del presente Statuto, non chè del provvedimento di scioglimento
dell'Ente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, ovvero con la maggioranza qualificata prevista dagli artt 18 e 19. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
7. In caso di mancata partecipatone a tre riunioni consecutive del Consiglio Generale, il Consigliere assente decade automaticamente dall'incarico e verrà sostituito con le modalità stabilite ai precedenti punti 3 e 4.
8. II Consiglio Generale:

I. approva il Bilancio Preventivo ed il rendiconto di esercizio dell'Ente e tutti gli atti allegati e connessi al Bilancio stesso, su relazione del Presidente della Fiera di Foggia;

II. approva 1'organico del personale stabile dell'Ente;

III. esprime su qualsiasi argomento di carattere generale atti di indirizzo per gli altri organi dell'Ente e per il Segretario Generale, che non possono essere disattesi senza motivazione;

IV. formula rilievi circostanziati sull'attività degli altri organi e del Segretario Generale;

V. esprime pareri e provvede su tutti gli argomenti sottoposti o espressamente delegati dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente;

VI. delibera in merito alla costituzione, modificazione, liquidazione ed estinzione di organismi societari o associative nonché all'acquisto e cessione di partecipazioni relativamente ed organismi gia costituiti;

VII. approva la proposta di trasformazione dell'Ente in S.p.A., secondo le modalità previste dal 2° comma dell'art. 3;

VIII. delibera, con il voto favorevole dei quattro quinti dei suoi componenti in carica, lo scioglimento dell'Ente.

Art. 10
Collegio dei Revisori

1. Collegio dei Revisori è composto, da quattro membri effettivi individuati tra professionisti iscritti all'Albo dei Revisori contabili e designati dagli Enti Fondatori nella misura di uno per ciascun Ente più un componente con funzioni di Presidente designate dal Presidente della Fiera.

2. II Collegio si riunisce validamente anche con la presenza di due componenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano d'età.

3. I Revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per non più di una volta.

4. Essi hanno i poteri e gli obblighi di cui agli artt. 2403 ss. cod. civ. in quanto applicabili.


Art. 11
Compensi

1. Le cariche di amministrazione dell'Ente Fiera di Foggia sono gratuite.

2. II Consiglio Generale delibera sull'ammontare dei gettoni di presenza dei Consiglieri del Consiglio stesso e del Consiglio di Amministrazione, non chè sul compenso spettante ai Revisori dei Conti in base alla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti.

3. Al Presidente delta Fiera di Foggia spetta un'indennità di carica, deliberata dal Consiglio Generale su parere del Collegio dei Revisori.

Art. 12
Organismi e Servizi dell'Ente

L'Ente si avvale per lo svolgimento della propria attività dei seguenti Organismi e Servizi:

I. Organismi di consulenza e rappresentanza di interessi.

II. Servizio e gestione.

Art. 13
Organismo di consulenza e rappresentanza di interessi

1. E' istituito presso 1'Ente Fiera di Foggia 1'Organismo di consulenza e di rappresentanza degli interessi denominate Comitato Consultivo della Fiera di Foggia. Esso opera nel quadro della
cooperazione con gli organi amministrativi e di gestione della Fiera per il miglior raggiungimento dello scopo istituzionale.

2. Il Comitato Consultivo e composto da ventidue membri di cui un rappresentante della Prefettura di Foggia, un rappresentante dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero(I.C.E.),quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante della considerazione Italiana Dirigenti d'Azienda(C.I.D.A.), quattro rappresentanti delle organizzazioni datoriali più rappresentative nei settori del commercio, dell'artigianato, dell'Industria e dell'agricoltura, due rappresentanti della Stampa, un rappresentante dei professori del1'Università di Foggia e due rappresentanti della Regione, un rappresentante dell'Associazione Provinciale Allevatori, un rappresentante della Federazione Coltivatori Diretti, un rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori, un rappresentante dell'Ordine Dottori in Scienze Agrarie, un rappresentante dell'ordine Provinciale Veterinari, un rappresentante del Collegio dei Periti Agrari.

3. I membri del Comitato Consultivo, sono nominati dal Presidente della Fiera di Foggia su designazione rispettivamente: del Presidente della Giunta, del Prefetto di Foggia, del Presidente
dell' I.C.E., delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale, del Presidente della C.I.D.A., delle organizzazioni datoriali regionali più rappresentative nei settori del commercio, dell'artigianato, dell’industria e dell'agricoltura, dell'Ordine interregionale dei Giornalisti, del Magnifico Rettore dell'Università di Foggia, del Presidente dell'Associazione Provinciale Allevatori del Presidente della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, del Presidente della confederazione Provinciale Agricoltori, del Presidente dell'Ordine Provinciale Dottori in Scienze Agrarie, del Presidente dell'Ordine Provinciale Veterinari, del Presidente del Collegio Provinciale dei Periti Agrari.

4. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere nuovamente designati per non più di una volta.

5. Il Comitato Consultivo elegge nel suo seno il Presidente nella prima riunione. In caso di sua assenza o impedimento. Le funzioni vicarie sono affidate al componente più anziano in età. Il
Presidente designa altresì un componente del Comitato quale segretario.
6. II Comitato è costituito all'atto della nomina di almeno undici componenti e delibera con la presenza della meta più uno dei componenti nominati.
7. II Comitato esprime parere su ogni questione ad esso sottoposta da parte del Consiglio di Amministrazione.
8. Esprime, inoltre, proposte sull'indirizzo generale delle attività della Fiera di Foggia.
9. II Comitato esercita le sue competenze entro trenta giorni dalla ricezione presso la sua segreteria degli atti o delle richieste inviate dagli organi dell'Ente.

Art. 14
Servizio di gestione dell’Ente

1. Alla gestione dell'Ente Fiera di Foggia e preposto il Segretario Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente della Fiera di Foggia.

2. II Segretario Generale viene scelto con il criterio della maggiore professionalità tra i Dirigenti di strutture private o pubbliche con esperienza almeno quinquennale e assunto con contratto dirigenziale di diritto privato.

3. II Segretario Generale coadiuva il Presidente nell'amministrazione dell'Ente ed e preposto ai servizi ed agli uffici della Fiera di Foggia svolgendo funzioni dirigenziali di gestione; assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale, ne controfirma gli atti e provvede all'esecuzione delle deliberazioni secondo le disposizioni del Presidente e svolge le funzioni delegategli dal Presidente; dirige il personale dipendente dell'Ente Fiera di Foggia, riferendo al Presidente; redige il Bilancio Preventivo e il Rendiconto Consuntivo, la relazione previsionale e programmatica e tutti gli atti connessi al Bilancio stesso; risponde al Consiglio di Amministrazione della esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della gestione complessiva dell'Ente.

4. Il Segretario Generale può delegare proprie attribuzioni o conferire compiti specifici, ai dirigenti dell'Ente, determinandone per iscritto limiti e dandone preventiva comunicazione al Presidente.

Art. 15
Relazione previsionale e programmatica

1. La relazione previsionale e programmatica, predisposta dal Segretario Generale, viene approvata dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto del parere espresso dal Comitato Consultivo della Fiera di Foggia. E' presentata dal Presidente dell'Ente al Consiglio Generale che 1'approva entro il 15 dicembre di ciascun anno.
2. Esso indica gli obiettivi da perseguire in termini economici nel triennio, successive, anche con riferimento agli aspetti ed ai dati più significativi dolga gestione in corso.

Art. 16
Esercizio finanziario e bilanci

1. L'esercizio finanziario, comincia il 10 gennaio ed ha termine il 31 dicembre.

2. II Consiglio Generale approva entro il 31 maggio il Rendiconto dell'esercizio precedente ed entro il 15 dicembre il Bilancio Preventivo, non chè la relazione previsionale e programmatica.

3. II Rendiconto di esercizio dell'Ente è redatto dal Segretario Generale ed è presentato dal Presidente della Fiera di Foggia al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione in conformità alla normativa vigente. II rendiconto di esercizio e accompagnato dalla nota integrativa prevista dall'art. 2427 cod. civ. dalla relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 cod. civ. e dalla relazione del Collegio dei Revisori di cui all'art. 2429 cod. civ.

4. II rendiconto di esercizio dell'Ente può essere certificato da una società di revisione e certificazione iscritta all'Albo di all'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, scelta dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

5. II Consiglio di Amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti, approva altresì un Bilancio consolidato e la relativa relazione redatti dal Segretario Generale.

6. II bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio con i relativi allegati e relazioni, sono depositati presso la sede dell'Ente almeno venti giorni prima dell'adunanza del Consiglio Generale, convocata per la loro approvazione.

7. Le eccedenze di ciascun esercizio devoluto, al netto degli ammortamenti, alla costituzione di riserve e o nuovi investimenti.

8. Tutti gli adempimenti di cui all'art. 5 della L.R. 16 dicembre 1999, n. 33 sono curati dal Segretario Generale della Fiera di Foggia.

Art. 17
Vigilanza

La Regione Puglia esercita, ai sensi di legge, la vigilanza sull'attività della Fiera di Foggia secondo modalità idonee ad assicurare, nel rispetto dell'autonomia dell'Ente, che la gestione sia ispirata a criteri di efficienza, economicità ed efficacia in rapporto ai risultati da perseguire.

Art. 18
Scioglimento e liquidazione

1. La Regione Puglia nel caso di impossibilità di funzionamento dell'amministrazione ordinaria o di irregolarità, può affidare la straordinaria amministrazione dell'Ente ad un Commissario di sua nomina, per un periodo, non superiore a sei mesi.

2. L'Ente può essere sciolto con deliberazione del Consiglio Generale con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei componenti in carica.

3. L'Ente può altresì essere sciolto con deliberazione della Regione Puglia per manifesta impossibilità del raggiungimento dei fini, nonostante 1'invio da parte del Presidente della Regione al Presidente della Fiera di Foggia, di due diffide alla regolarizzazione dell'attività.

4. In ogni caso il liquidatore è nominato dalla Regione Puglia. Il rendiconto finale del liquidatore 6 soggetto all'approvazione della stessa Regione.

Art. 19
Modifiche statutarie

1. II presente Statuto potrà essere modificato dal Consiglio Generale dell'Ente su proposta del Consiglio di Amministrazione.
2. La modifica statutaria e approvata con deliberazione del Consiglio Generale, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica. Ogni modifica avrà validità a far tempo dall'approvazione della Regione Puglia.

Art. 20
Norma transitoria e finale

L'Ente Fiera di Foggia subentra nei rapporti attivi e passivi facenti capo all'Ente Autonomo Fiera di Foggia e procederà alla rinegoziazione di quei rapporti che rinvengono da istituti modificati con il presente Statuto.
La nomina del Presidente dell'Ente Fiera di Foggia da parte della Regione Puglia, ha luogo entro trenta giorni dall'entrata m vigore del presente Statuto.