Art. 1
Denominazione, sede e scopo sociale
dell'Ente
1.L'Ente Autonomo Fiera di Foggia, fondato con R.D. 14.4.1939
n. 771, per iniziativa del Comune, della Provincia e della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Foggia, con il concorso delle forze sociali ed economiche,
è costituito in Ente Pubblico Economico avente rilievo
anche internazionale, con sede in Foggia.
2. La Fiera di Foggia esprime nella sua attività
la vocazione del proprio territorio, costituisce strumento
indispensabile per la promozione del settore agricolo e
degli altri settori di preminente interesse nell'economia
provinciale, attraverso lo svolgimento di attività
dirette all'incontro della domanda e dell'offerta di beni
e servizi, al trasferimento delle innovazioni tecnologiche,
all'incremento della cultura d’impresa e dello sviluppo
sociale.
3. Scopo istituzionale della Fiera di Foggia è quello
di curare 1'organizzazione e 1'esercizio di manifestazioni
fieristiche, non chè di tutte le altre attività
a queste conseguenti connesse e collaterali svolgendo un'attività
diretta allo scambio di beni e servizi ed alla loro commercializzazione,
con un'organizzazione di tipo imprenditoriale e dietro corrispettivi
diretti al recupero dei costi, adottando ogni ulteriore
iniziativa utile allo sviluppo dei rapporti, in special
modo con i popoli del Mediterraneo. L'Ente non ha scopo
di lucro nel rispetto del principio di pareggio del Bilancio.
Art. 2
Principi dell'organizzazione e dell’adozione
dell'Ente
1.L'Ente Fiera di Foggia informa la sua organizzazione
al criterio massima semplicità e flessibilità
delle posizioni degli operatori ed ispira la propria autonomia
a principi di imprenditorialità, efficienza, efficacia
ed economicità.
2.L'Ente si avvale di personale in numero contenuto, scelto
secondo il solo criterio della maggiore professionalità.
Art. 3
Iniziative e trasformazione dell'Ente
1.L'Ente può porre in essere tutte le attività
previste dall'ordinamento per il conseguimento dei propri
scopi, ivi comprese le attività di gestione di servizi
in favore di terzi, le assunzioni di mutui, la prestazione
di garanzie anche mobiliari e 1'eventuale costituzione di
società, enti e organismi,
comunque organizzati con attività funzionali, strumentali
o complementari alle proprie, nonché l'assunzione
di partecipazioni in essi.
2. Per ragioni di opportunità economico-finanziaria
e gestionale 1'Ente Fiera di Foggia potrà trasformarsi
in società per azioni con delibera del Consiglio
Generale su proposta del Consiglio di
Amministrazione, previa deliberazione degli Enti Fondatori,
Comune, Provincia e Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura e con 1'approvazione della Regione Puglia.
Art. 4
Patrimonio dell'Ente
II patrimonio dell'Ente è costituito:
I. Dai conferimenti di cui al R.D. 14.4.1939 n.771
II. Dalle risultanze dell'ultimo Bilancio approvato dall'Ente
prima dell'entrata in vigore dello Statuto;
III. Dai contributi annuali degli Enti Fondatori, da risorse
provenienti da apposite leggi regionali, non chè
da eventuali ulteriori contributi pubblici o privati, lasciti,
legati o donazioni.
Art. 5
Mezzi
1.L'Ente sostiene gli oneri derivanti dalla sua organizzazione
e dall'attività posta in essere per raggiungere gli
scopi istituzionali impiegando i ricavi della sua gestione
economico-finanziaria e patrimoniale, non chè gli
eventuali apporti patrimoniali di cui all'art. 4. 3°
punto.
2. L'Ente è tenuto al pareggio del Bilancio d'esercizio.
Art 6
Organi dell'Ente Fiera di Foggia
Sono organi dell'Ente:
I. Il Presidente della Fiera di Foggia
II. Il Consiglio Generale
III. Il Consiglio di Amministrazione
IV. Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 7
Presidente
1. Il Presidente della Fiera è nominato con decreto
del Presidente della Giunta Regionale.
2. Egli dura in carica cinque anni decorrenti dalla data
di accettazione della nomina. La sua nomina è rinnovabile
per una sola volta.
3. II Presidente rappresenta 1'Ente, ne indirizza 1'attività
ed è responsabile del conseguimento dello scopo sociale.
4. Presiede e convoca il Consiglio Generale ed il Consiglio
di Amministrazione e adotta nell'urgenza tutti gli atti
che si manifestino indispensabili ad evitare pregiudizio
all'Ente, riferendone al Consiglio di Amministrazione, ai
fini della ratifica, nella I ^ riunione utile.
5. IL Presidente può ricevere dal Consiglio di Amministrazione
delega per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 8
Consiglio di Amministrazione
1. II Consiglio di Amministrazione della Fiera e 1'organo
dell'ordinaria della straordinaria amministrazione dell'Ente.
2. Il Consiglio di Amministrazione è fondato da
cinque membri designati, uno per ciascuno dagli Enti Fondatori:
Comune, Provincia e Camera di Commercio di Foggia, da un
rappresentante della Regione e dal Presidente della Fiera
di Foggia che lo presiede e lo convoca.
3. La designazione dei componenti che rappresentano gli
Enti Fondatori e la Regione avviene con criteri di massima
professionalità entro 30 giorni dalla ricezione della
richiesta del Presidente della Fiera da parte di ciascuno
degli Enti interessati.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al 3°comma,
il Presidente della Fiera entro il termine di quarantacinque
giorni di scadenza della prorogatio, nomina i rappresentanti
non designati dall'Ente Fondatore in applicazione del criterio
di massima professionalità.
5. La prima seduta del Consiglio di Amministrazione si
tiene nel termine massimo di sessanta giorni dall'insediamento
del Presidente della Fiera di Foggia. Sino all'insediamento
del Consiglio di Amministrazione al Presidente sono attribuiti
i poteri di ordinaria amministrazione propri del Consiglio
di Amministrazione.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume
le funzioni il Consigliere più anziano di età.
7. II Consiglio di Amministrazione può delegare
annualmente il Presidente ai sensi dell'art. 7.
8. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque
anni e la nomina dei Consiglieri e rinnovabile una sola
volta; si riunisce anche in presenza di quattro componenti;
delibera a maggioranza su tutte le questioni. In caso di
parità di voti prevale quello del Presidente.
9. II Consiglio di Amministrazione propone per 1'approvazione
del Consiglio Generale i Bilanci dell'Ente e 1'organico
del personale stabile.
10. II Consiglio di Amministrazione delimita i compiti.
Le competenze e le responsabilità del Segretario
Generale in sede di contralto e sul1'accordo nel corso del
rapporto.
11. II Consiglio di Amministrazione deve essere convocato
dal Presidente entro venti giorni, nel caso in cui venga
richiesto da almeno tre componenti con 1'indicazione degli
argomenti da trattare.
Art 9
Consiglio Generale
1. Consiglio Generale è 1'organo di programmazione
di massima e di verifica della gestione complessiva della
Fiera di Foggia.
2. Esso è composto da tredici membri, designati in
numero di due per, ciascuno degli Enti Fondatori, da due
rappresentanti della Regione, dai quattro Componenti il
Consiglio di Amministrazione e dal Presidente della Fiera
di Foggia che lo presiede e lo convoca.
3. La designazione dei componenti che rappresentano gli
Enti Fondatori e la Regione avviene con criteri di massima
professionalità entro 30 giorni dalla ricezione della
richiesta del Presidente della Fiera da pane di ciascuno
degli Enti interessati.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al 3°comma,
il Presidente della Fiera entro il termine di quarantacinque
giorni di scadenza della prorogatio, nomina i rappresentanti
non designati dall'Ente Fondatore in applicazione del criterio
di massima professionalità.
5. II Consiglio Generale dura in carica cinque anni e la
nomina dei componenti e rinnovabile una sola volta.
6. Le riunioni del Consiglio Generale sono valide con la
presenza di sette componenti, salvo che per 1'adozione delle
modifiche del presente Statuto, non chè del provvedimento
di scioglimento
dell'Ente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
dei presenti, ovvero con la maggioranza qualificata prevista
dagli artt 18 e 19. In caso di parità di voti, prevale
quello del Presidente.
7. In caso di mancata partecipatone a tre riunioni consecutive
del Consiglio Generale, il Consigliere assente decade automaticamente
dall'incarico e verrà sostituito con le modalità
stabilite ai precedenti punti 3 e 4.
8. II Consiglio Generale:
I. approva il Bilancio Preventivo ed il rendiconto di esercizio
dell'Ente e tutti gli atti allegati e connessi al Bilancio
stesso, su relazione del Presidente della Fiera di Foggia;
II. approva 1'organico del personale stabile dell'Ente;
III. esprime su qualsiasi argomento di carattere generale
atti di indirizzo per gli altri organi dell'Ente e per il
Segretario Generale, che non possono essere disattesi senza
motivazione;
IV. formula rilievi circostanziati sull'attività
degli altri organi e del Segretario Generale;
V. esprime pareri e provvede su tutti gli argomenti sottoposti
o espressamente delegati dal Consiglio di Amministrazione
o dal Presidente;
VI. delibera in merito alla costituzione, modificazione,
liquidazione ed estinzione di organismi societari o associative
nonché all'acquisto e cessione di partecipazioni
relativamente ed organismi gia costituiti;
VII. approva la proposta di trasformazione dell'Ente in
S.p.A., secondo le modalità previste dal 2° comma
dell'art. 3;
VIII. delibera, con il voto favorevole dei quattro quinti
dei suoi componenti in carica, lo scioglimento dell'Ente.
Art. 10
Collegio dei Revisori
1. Collegio dei Revisori è composto, da quattro
membri effettivi individuati tra professionisti iscritti
all'Albo dei Revisori contabili e designati dagli Enti Fondatori
nella misura di uno per ciascun Ente più un componente
con funzioni di Presidente designate dal Presidente della
Fiera.
2. II Collegio si riunisce validamente anche con la presenza
di due componenti. In caso di parità di voti prevale
quello del Presidente. In caso di assenza o impedimento
del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal componente
più anziano d'età.
3. I Revisori durano in carica cinque anni e possono essere
riconfermati per non più di una volta.
4. Essi hanno i poteri e gli obblighi di cui agli artt.
2403 ss. cod. civ. in quanto applicabili.
Art. 11
Compensi
1. Le cariche di amministrazione dell'Ente Fiera di Foggia
sono gratuite.
2. II Consiglio Generale delibera sull'ammontare dei gettoni
di presenza dei Consiglieri del Consiglio stesso e del Consiglio
di Amministrazione, non chè sul compenso spettante
ai Revisori dei Conti in base alla tariffa professionale
dei Dottori Commercialisti.
3. Al Presidente delta Fiera di Foggia spetta un'indennità
di carica, deliberata dal Consiglio Generale su parere del
Collegio dei Revisori.
Art. 12
Organismi e Servizi dell'Ente
L'Ente si avvale per lo svolgimento della propria attività
dei seguenti Organismi e Servizi:
I. Organismi di consulenza e rappresentanza di interessi.
II. Servizio e gestione.
Art. 13
Organismo di consulenza e rappresentanza
di interessi
1. E' istituito presso 1'Ente Fiera di Foggia 1'Organismo
di consulenza e di rappresentanza degli interessi denominate
Comitato Consultivo della Fiera di Foggia. Esso opera nel
quadro della
cooperazione con gli organi amministrativi e di gestione
della Fiera per il miglior raggiungimento dello scopo istituzionale.
2. Il Comitato Consultivo e composto da ventidue membri
di cui un rappresentante della Prefettura di Foggia, un
rappresentante dell'Istituto Nazionale per il Commercio
Estero(I.C.E.),quattro rappresentanti delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori più rappresentative sul
piano nazionale, un rappresentante della considerazione
Italiana Dirigenti d'Azienda(C.I.D.A.), quattro rappresentanti
delle organizzazioni datoriali più rappresentative
nei settori del commercio, dell'artigianato, dell'Industria
e dell'agricoltura, due rappresentanti della Stampa, un
rappresentante dei professori del1'Università di
Foggia e due rappresentanti della Regione, un rappresentante
dell'Associazione Provinciale Allevatori, un rappresentante
della Federazione Coltivatori Diretti, un rappresentante
della Confederazione Italiana Agricoltori, un rappresentante
dell'Ordine Dottori in Scienze Agrarie, un rappresentante
dell'ordine Provinciale Veterinari, un rappresentante del
Collegio dei Periti Agrari.
3. I membri del Comitato Consultivo, sono nominati dal
Presidente della Fiera di Foggia su designazione rispettivamente:
del Presidente della Giunta, del Prefetto di Foggia, del
Presidente
dell' I.C.E., delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
più rappresentative sul piano nazionale, del Presidente
della C.I.D.A., delle organizzazioni datoriali regionali
più rappresentative nei settori del commercio, dell'artigianato,
dell’industria e dell'agricoltura, dell'Ordine interregionale
dei Giornalisti, del Magnifico Rettore dell'Università
di Foggia, del Presidente dell'Associazione Provinciale
Allevatori del Presidente della Federazione Provinciale
Coltivatori Diretti, del Presidente della confederazione
Provinciale Agricoltori, del Presidente dell'Ordine Provinciale
Dottori in Scienze Agrarie, del Presidente dell'Ordine Provinciale
Veterinari, del Presidente del Collegio Provinciale dei
Periti Agrari.
4. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e
possono essere nuovamente designati per non più di
una volta.
5. Il Comitato Consultivo elegge nel suo seno il Presidente
nella prima riunione. In caso di sua assenza o impedimento.
Le funzioni vicarie sono affidate al componente più
anziano in età. Il
Presidente designa altresì un componente del Comitato
quale segretario.
6. II Comitato è costituito all'atto della nomina
di almeno undici componenti e delibera con la presenza della
meta più uno dei componenti nominati.
7. II Comitato esprime parere su ogni questione ad esso
sottoposta da parte del Consiglio di Amministrazione.
8. Esprime, inoltre, proposte sull'indirizzo generale delle
attività della Fiera di Foggia.
9. II Comitato esercita le sue competenze entro trenta giorni
dalla ricezione presso la sua segreteria degli atti o delle
richieste inviate dagli organi dell'Ente.
Art. 14
Servizio di gestione dell’Ente
1. Alla gestione dell'Ente Fiera di Foggia e preposto il
Segretario Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione
su proposta del Presidente della Fiera di Foggia.
2. II Segretario Generale viene scelto con il criterio
della maggiore professionalità tra i Dirigenti di
strutture private o pubbliche con esperienza almeno quinquennale
e assunto con contratto dirigenziale di diritto privato.
3. II Segretario Generale coadiuva il Presidente nell'amministrazione
dell'Ente ed e preposto ai servizi ed agli uffici della
Fiera di Foggia svolgendo funzioni dirigenziali di gestione;
assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del
Consiglio Generale, ne controfirma gli atti e provvede all'esecuzione
delle deliberazioni secondo le disposizioni del Presidente
e svolge le funzioni delegategli dal Presidente; dirige
il personale dipendente dell'Ente Fiera di Foggia, riferendo
al Presidente; redige il Bilancio Preventivo e il Rendiconto
Consuntivo, la relazione previsionale e programmatica e
tutti gli atti connessi al Bilancio stesso; risponde al
Consiglio di Amministrazione della esecuzione delle deliberazioni,
dell'attuazione delle direttive e della gestione complessiva
dell'Ente.
4. Il Segretario Generale può delegare proprie attribuzioni
o conferire compiti specifici, ai dirigenti dell'Ente, determinandone
per iscritto limiti e dandone preventiva comunicazione al
Presidente.
Art. 15
Relazione previsionale e programmatica
1. La relazione previsionale e programmatica, predisposta
dal Segretario Generale, viene approvata dal Consiglio di
Amministrazione tenendo conto del parere espresso dal Comitato
Consultivo della Fiera di Foggia. E' presentata dal Presidente
dell'Ente al Consiglio Generale che 1'approva entro il 15
dicembre di ciascun anno.
2. Esso indica gli obiettivi da perseguire in termini economici
nel triennio, successive, anche con riferimento agli aspetti
ed ai dati più significativi dolga gestione in corso.
Art. 16
Esercizio finanziario e bilanci
1. L'esercizio finanziario, comincia il 10 gennaio ed ha
termine il 31 dicembre.
2. II Consiglio Generale approva entro il 31 maggio il
Rendiconto dell'esercizio precedente ed entro il 15 dicembre
il Bilancio Preventivo, non chè la relazione previsionale
e programmatica.
3. II Rendiconto di esercizio dell'Ente è redatto
dal Segretario Generale ed è presentato dal Presidente
della Fiera di Foggia al Consiglio di Amministrazione per
la sua approvazione in conformità alla normativa
vigente. II rendiconto di esercizio e accompagnato dalla
nota integrativa prevista dall'art. 2427 cod. civ. dalla
relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 cod. civ.
e dalla relazione del Collegio dei Revisori di cui all'art.
2429 cod. civ.
4. II rendiconto di esercizio dell'Ente può essere
certificato da una società di revisione e certificazione
iscritta all'Albo di all'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975
n. 136, scelta dal Consiglio di Amministrazione, su proposta
del Presidente.
5. II Consiglio di Amministrazione, qualora ne ricorrano
i presupposti, approva altresì un Bilancio consolidato
e la relativa relazione redatti dal Segretario Generale.
6. II bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio
con i relativi allegati e relazioni, sono depositati presso
la sede dell'Ente almeno venti giorni prima dell'adunanza
del Consiglio Generale, convocata per la loro approvazione.
7. Le eccedenze di ciascun esercizio devoluto, al netto
degli ammortamenti, alla costituzione di riserve e o nuovi
investimenti.
8. Tutti gli adempimenti di cui all'art. 5 della L.R. 16
dicembre 1999, n. 33 sono curati dal Segretario Generale
della Fiera di Foggia.
Art. 17
Vigilanza
La Regione Puglia esercita, ai sensi di legge, la vigilanza
sull'attività della Fiera di Foggia secondo modalità
idonee ad assicurare, nel rispetto dell'autonomia dell'Ente,
che la gestione sia ispirata a criteri di efficienza, economicità
ed efficacia in rapporto ai risultati da perseguire.
Art. 18
Scioglimento e liquidazione
1. La Regione Puglia nel caso di impossibilità di
funzionamento dell'amministrazione ordinaria o di irregolarità,
può affidare la straordinaria amministrazione dell'Ente
ad un Commissario di sua nomina, per un periodo, non superiore
a sei mesi.
2. L'Ente può essere sciolto con deliberazione del
Consiglio Generale con il voto favorevole di almeno quattro
quinti dei componenti in carica.
3. L'Ente può altresì essere sciolto con
deliberazione della Regione Puglia per manifesta impossibilità
del raggiungimento dei fini, nonostante 1'invio da parte
del Presidente della Regione al Presidente della Fiera di
Foggia, di due diffide alla regolarizzazione dell'attività.
4. In ogni caso il liquidatore è nominato dalla
Regione Puglia. Il rendiconto finale del liquidatore 6 soggetto
all'approvazione della stessa Regione.
Art. 19
Modifiche statutarie
1. II presente Statuto potrà essere modificato dal
Consiglio Generale dell'Ente su proposta del Consiglio di
Amministrazione.
2. La modifica statutaria e approvata con deliberazione
del Consiglio Generale, con il voto favorevole di almeno
due terzi dei componenti in carica. Ogni modifica avrà
validità a far tempo dall'approvazione della Regione
Puglia.
Art. 20
Norma transitoria e finale
L'Ente Fiera di Foggia subentra nei rapporti attivi e passivi
facenti capo all'Ente Autonomo Fiera di Foggia e procederà
alla rinegoziazione di quei rapporti che rinvengono da istituti
modificati con il presente Statuto.
La nomina del Presidente dell'Ente Fiera di Foggia da parte
della Regione Puglia, ha luogo entro trenta giorni dall'entrata
m vigore del presente Statuto. |